[A] Sugli effetti che il rinvio d’ufficio dell’udienza, ex art. 168-bis, co. 4 c.p.c., determina in relazione ai termini per il deposito della comparsa e la proposizione dell’appello incidentale; [B] Sull’ammissibilità di eccezioni di decadenza delle Riserve proposte oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c;.[C] Sull’ammissibilità, in materia di Appalto pubblico, delle domande risarcitorie relative a pretese non iscritte in apposite Riserve nel caso della risoluzione del contratto; [D] Sulle conseguenze di una Sospensione dei lavori determinata da originarie carenze progettuali negli elaborati della Pubblica Amministrazione; [E] Sulla delimitazione dell’alea che contraddistingue il contratto d’Appalto a corpo; [F] Sulla configurabilità o meno delle Riserve quale intimazione di pagamento
SENTENZA N. ****
1. Com’è noto, il rinvio d’ufficio dell’udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. “non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell’appello incidentale, poiché l’art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad esclud...